Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Servizi alle imprese

Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)

Scheda: T.A.R.I. (Tassa Rifiuti) Che cos'è? La T.A.R.I. è il tributo dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree. Obbligo di denuncia Entro il 30 Giugno dell'anno successivo all'occupazione dei locali è obbligatorio predisporre la denuncia iniziale che sarà poi valida anche per gli anni successivi Modello da utilizzare per la denuncia: Scarica il modello:Tari attivita Modello per richiedere riduzioni: Scarica il modello
Per l'anno 2020 è possibile richiedere l'esenzione della quota variabile della tariffa per il periodo di chiusura dell'attività. Compilare il modello: TARI COVID
Il modello dovrà essere compilato e spedito all'indirizzo pec riportato sul modulo, successivamente l'Ufficio Tributi provvederà a inoltrare via PEC una nuova richiesta di pagamento che sostituirà la precedente.
Cessazione attività
Al termine dell'occupazione dei locali è necessario compilare il modello di cessazione
Come si determinano le tariffe? Le tariffe si determinano richiedendo ai soggetti che detengono gli immobili il pagamento del 100% dei costi sostenuti dal Comune per la servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.
Come si paga? A seguito della denuncia iniziale l'Ufficio Tributi provvede all'invio degli avvisi bonari di richiesta di versamento tramite modelli F24
Scadenze di pagamento: Per l'anno 2020 le scadenze di pagamento sono: 1° rata 01.09.2020 2° rata 02.12.2020
Rimborsi
Nel caso in importi versati indebitamente al Comune è possibile ottenere il rimborso compilando l'apposito modello: rimborso tributi comunali

Novità 2021

Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) dovute al D. Lgs. 116/2020, che impongono una revisione delle modalità e dei limiti all'applicazione della tassa comunale sui rifiuti TARI per le aziende industriali. Le principali novità riguardano:
  • l'esclusione totale dalla tassazione delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci, in quanto producono soltanto rifiuti speciali; sarebbero pertanto tassabili solo i locali adibiti ad uffici, spogliatoi, mense ecc. che invece producono rifiuti urbani (carta, plastica, vetro ecc.); per ottenere questa riduzione le imprese dovranno comunicare ai comuni le nuove metrature specificando l'uso a cui sono adibite.
  • la possibilità di sganciarsi completamente dal servizio pubblico, conferendo anche i rifiuti urbani ad un soggetto autorizzato che provvede ad inviare i rifiuti al recupero, rilasciando apposita attestazione; in questo caso, sulle superfici che producono rifiuti urbani (uffici, mense, spogliatoi ecc.), è dovuta solo la parte fissa della tariffa; per potere esercitare questa scelta occorre inviare apposita comunicazione al comune entro il 31 maggio.
  • RELATIVAMENTE ALLA ATTIVITA' DEFINITE INDUSTRIALI:
-         sono sempre e totalmente escluse dall' assoggettamento all'intera TARI (quota fissa e quota variabile della tariffa) le superfici produttive delle aziende industriali (capannoni di produzione, laboratori, ecc.) in quanto in queste superfici si formano per definizione rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese e responsabilità i relativi produttori; -         sono altrettanto esclusi dall' assoggettamento all' intera TARI (quota fissa e quota variabile della tariffa) tutti i magazzini di materie prime,  di merci e di prodotti finiti;
-         restano, come nel passato, escluse dalla TARI le superfici che ospitano attrezzature impiantistiche, centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori/ montacarichi, locali destinati a stagionatura o essiccazione delle merci, celle frigorifere, silos e simili, in quanto in queste superfici non si producono rifiuti urbani; -         restano parimenti escluse dalla TARI le superfici aziendali esterne, in quanto queste aree sono “pertinenze” delle superfici interne dove avvengono le lavorazioni industriali. In particolare, risultano escluse: le aree aziendali adibite all'ingresso ed al transito dei veicoli, come anche i parcheggi (gratuiti) dei dipendenti e visitatori.
  • Sono escluse le superfici esterne “operative”, ovvero aree nelle quali avvengono specifiche fasi lavorative con produzione in loco di rifiuti speciali “assimilati”. La nozione di “esclusione” significa che sulle superfici aziendali richiamate nei paragrafi precedenti non si applica né la quota variabile della tariffa, né la quota fissa.
    La Circolare ministeriale riporta indicazioni chiare per l'individuazione delle aree di aziende industriali che possono produrre rifiuti urbani, e quindi aree che restano sottoposte al pagamento dell’intera TARI (quota fissa e quota variabile), ovviamente a fronte dell'effettuazione da parte del servizio pubblico comunale della raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in tali aree. Queste aree sono le superfici terziarie delle aziende, ovvero gli uffici amministrativi e tecnici, le sale campionarie, gli spacci aziendali, i locali igienici e gli spogliatoi, le aree ristoro, mense-refettori, infermerie e locali similari.  A queste superfici può essere applicata generalmente la tariffa della categoria 11 dell’allegato L-quinquies “Uffici, agenzie, studi professionali”, tranne che per le mense o i refettori aziendali, alle quali può essere applicata la tariffa della categoria 22 “Mense, birrerie, hamburgherie”, mentre per le sale campionarie o espositive potrebbe essere applicata la categoria 6 “Esposizioni, autosaloni” e per gli spacci aziendali le categorie 13 “negozi abbigliamento, calzature, librerie, ecc.” oppure 15 “Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, ecc.”.
Si ricorda inoltre che l'art. 198, comma 2 bis permette alle utenze non domestiche la facoltà di conferire al di fuori del servizio pubblico comunale i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di “averli avviati al recupero”,  facoltà questa che però va denunciata preventivamente al proprio Comune e deve essere mantenuta per 5 anni consecutivi, salvo accordi diversi.  

Regolamenti

Regolamento TARI 2020  
Ufficio di competenza:Ufficio Tributi