Servizi alle imprese
Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)
Scheda: | T.A.R.I. (Tassa Rifiuti)
Che cos'è?
La T.A.R.I. è il tributo dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.
Obbligo di denuncia
Entro il 30 Giugno dell'anno successivo all'occupazione dei locali è obbligatorio predisporre la denuncia iniziale che sarà poi valida anche per gli anni successivi
Modello da utilizzare per la denuncia: Scarica il modello:Tari attivita
Modello per richiedere riduzioni: Scarica il modello
Per l'anno 2020 è possibile richiedere l'esenzione della quota variabile della tariffa per il periodo di chiusura dell'attività. Compilare il modello: TARI COVID
Il modello dovrà essere compilato e spedito all'indirizzo pec riportato sul modulo, successivamente l'Ufficio Tributi provvederà a inoltrare via PEC una nuova richiesta di pagamento che sostituirà la precedente.
Cessazione attività
Al termine dell'occupazione dei locali è necessario compilare il modello di cessazione
Come si determinano le tariffe?
Le tariffe si determinano richiedendo ai soggetti che detengono gli immobili il pagamento del 100% dei costi sostenuti dal Comune per la servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.
Come si paga?
A seguito della denuncia iniziale l'Ufficio Tributi provvede all'invio degli avvisi bonari di richiesta di versamento tramite modelli F24
Scadenze di pagamento:
Per l'anno 2020 le scadenze di pagamento sono:
1° rata 01.09.2020
2° rata 02.12.2020
Rimborsi
Nel caso in importi versati indebitamente al Comune è possibile ottenere il rimborso compilando l'apposito modello: rimborso tributi comunali
Novità 2021
Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) dovute al D. Lgs. 116/2020, che impongono una revisione delle modalità e dei limiti all'applicazione della tassa comunale sui rifiuti TARI per le aziende industriali.
Le principali novità riguardano:
- sono sempre e totalmente escluse dall' assoggettamento all'intera TARI (quota fissa e quota variabile della tariffa) le superfici produttive delle aziende industriali (capannoni di produzione, laboratori, ecc.) in quanto in queste superfici si formano per definizione rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese e responsabilità i relativi produttori;
- sono altrettanto esclusi dall' assoggettamento all' intera TARI (quota fissa e quota variabile della tariffa) tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti;
- restano, come nel passato, escluse dalla TARI le superfici che ospitano attrezzature impiantistiche, centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori/ montacarichi, locali destinati a stagionatura o essiccazione delle merci, celle frigorifere, silos e simili, in quanto in queste superfici non si producono rifiuti urbani;
- restano parimenti escluse dalla TARI le superfici aziendali esterne, in quanto queste aree sono “pertinenze” delle superfici interne dove avvengono le lavorazioni industriali. In particolare, risultano escluse: le aree aziendali adibite all'ingresso ed al transito dei veicoli, come anche i parcheggi (gratuiti) dei dipendenti e visitatori.
Si ricorda inoltre che l'art. 198, comma 2 bis permette alle utenze non domestiche la facoltà di conferire al di fuori del servizio pubblico comunale i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di “averli avviati al recupero”, facoltà questa che però va denunciata preventivamente al proprio Comune e deve essere mantenuta per 5 anni consecutivi, salvo accordi diversi.
RegolamentiRegolamento TARI 2020 |
Ufficio di competenza: | Ufficio Tributi |