Scheda: |
VOTAZIONE DEGLI ELETTORI IN DIPENDENZA VITALE
DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
PRESSO IL LORO DOMICILIO
Ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, gli elettori affetti da gravi
infermità che si trovino nella doppia condizione di impossibilità di allontanamento
dall’abitazione e di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione
elettorale, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà almeno quindici
giorni prima della votazione, di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano,
indicandone l’indirizzo, anche qualora tale dimora sia ubicata presso un
comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti.
Alla domanda vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario
medico designato dall’azienda sanitaria locale, e copia della tessera elettorale.
Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l’apposita annotazione
del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l’eventuale
necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
Sono i sindaci dei comuni di iscrizione elettorale che, una volta verificata la
regolarità e completezza della documentazione, dispongono l’ammissione dell’elettore al voto domiciliare, includendolo in determinati elenchi,
rilasciando all’elettore una attestazione dell’avvenuta inclusione in tali elenchi. |