Scheda: |
La relazione sul risparmio energetico si deve presentare anche quando l'intervento si configura come: riqualificazione energetica definita nell'art. 1.4.2 del DM 26/06/2015 detto "requisiti minimi".
Rientrano in questa casistica:
- gli interventi che coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore di calore (caldaia, stufa, pompa di calore).
Si ricade in ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento quando:
quando si interviene su almeno due elementi su tre del sistema.
Gli elementi dell'impianto sono il generatore (caldaia, pompa di calore, etc), i tubi di distribuzione e i terminali (radiatori etc.).
Secondo le FAQ del Mise del 1 agosto 2016, per ricadere in ristrutturazione di impianto occorre realizzare delle modifica sostanziale e sostituire contemporaneamente:
- generazione (anche con eventuale cambio del combustibile) e distribuzione del calore;
- generazione (anche con eventuale cambio del combustibile) e emissione del calore;
Quando può non essere presentata:
- gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio, che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco, che interessino una superficie inferiore al 10 % della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- nel caso disostituzione dei generatori di calore, di potenza nominale del focolare inferiore a 50 KW, gli obblighi di redigere la legge 10 sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore (diverso vettore energetico o tecnologia di combustione).
|