- nuova costruzione
- demolizione e ricostruzione
- ampliamento e sopraelevazione
Per
edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto.
L’
ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume preesistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare. In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici preesistenti il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.
Ristrutturazioni importanti
Si definisce
ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno o da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Possiamo distinguere:
- ristrutturazioni importanti di primo livello
- ristrutturazioni importanti di secondo livello
Le
ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e comportano il rifacimento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.
Le
ristrutturazioni importanti di secondo livello consistono in interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e possono interessare l’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.
Interventi di riqualificazione energetica
Si definiscono i
nterventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.
In tali casi, i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche tecno-fisiche o di efficienza.