Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Servizi ai cittadini

Tolleranze costruttive

Scheda:
Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)
Relativamente alle tolleranze per gli interventi eseguiti dopo il 24.05.2024 non costituiscono violazione edilizia le differenze rispetto al progetto approvato di: -altezze, distacchi, cubatura, superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti: a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati. d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati. La Regione Piemonte ha confermato con comunicato del 19.06.2024 l’efficacia della D.G.R. n. 2-4519 del 2022 in quanto relativa a disposti normativi, segnatamente l’articolo 34 bis, commi 1 e 2, del d.p.r. 380/2001, non oggetto delle ultime modificazioni.