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Terre e rocce da scavo
Scheda: | In attuazione di quanto previsto dall’art. 8 della legge 164/2014, di conversione con modifiche del decreto legge 133/2014 cd Sblocca Italia, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 183 del 07-08-2017 il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, con entrata in vigore il 22 agosto 2017. Tale Decreto sostituisce e riunisce in un’unica normativa tutta la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
Il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, pur introducendo alcune novità, mantiene sostanzialmente l’impostazione della normativa precedente, distinguendo due diverse casistiche:
•applicazione (come previsto dal Capo II della norma, dall’art. 8 all’art. 19) di una procedura simile a quella prevista dal Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA con produzione maggiore di 6.000 m3, anche se il Piano di Utilizzo non richiede più una autorizzazione esplicita;
•applicazione di una procedura semplificata, simile a quella dell’ex art. 41bis, per tutti i cantieri inferiori a 6.000 m3 (compresi quelli che riguardano opere sottoposte a VIA o ad AIA) e per i siti di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.La nuova norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4 del D.P.R. che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all’Arpa territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione (all’autorità competente nel caso di “cantieri di grandi dimensioni”) utilizzando il modello di cui all’Allegato 6 del D.P.R.
Le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l’iter edilizio. Il produttore deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo inviando una specifica Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) all’autorità competente, all’Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando il modello di cui all’Allegato 8 del D.P.R.
Il trasporto al di fuori del sito di produzione deve essere accompagnato da apposita documentazione secondo il modello di cui all’Allegato 7 del D.P.R.
Arpa Piemonte ha predisposto la modulistica tipo, derivata dai citati allegati del D.P.R.
Le dichiarazioni vanno inviate al Dipartimento provinciale Arpa:
Sede e recapito:
via Pio VII, 9 - 10135 Torino
Tel. 011 19680111 fax 011 19681471
E mail dip.torino@arpa.piemonte.it
Indirizzo PEC dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
rispetto al sito di produzione (dichiarazione iniziale) o utilizzo (D.A.U.) dei materiali di scavo.
ModulisticaModulistica da utilizzare |
Ufficio di competenza: | Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) |
Allegati: |
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