Scheda: |
Introduzione
Costruire seguendo criteri di risparmio energetico consente di ridurre il consumo di energia per il riscaldamento degli edifici, e quindi di risparmiare preziosissime materie prime, ed evitare l’emissione di sostanze nocive o dannose per il clima, come il biossido di carbonio (CO2).
Il potenziale di risparmio è enorme, se si considera che circa metà del fabbisogno complessivo di energia (senza considerare quella relativa ai mezzi di trasporto) è assorbito dall’utenza domestica, e che inoltre circa il 75% di questo fabbisogno è destinato al riscaldamento degli edifici. Negli edifici di nuova costruzione il fabbisogno di energia per il riscaldamento degli ambienti può essere ridotto fino a un decimo di quello degli edifici già esistenti. È comunque possibile ridurre drasticamente anche il fabbisogno di energia degli edifici esistenti intervenendo opportunamente con lavori di risanamento adeguati. In particolare è fondamentale pianificare l’isolamento termico fin dalle prime fasi della progettazione sia delle nuove costruzioni che dei lavori di risanamento di vecchi edifici.
Alla luce di quanto previsto dal Decreto 26 giugno 2015 (“Decreto Requisiti Minimi”), a far data dal 1° gennaio 2021 sono entrati in vigore i nuovi limiti di accettabilità dei valori di trasmittanza per serramenti e cassonetti negli interventi di riqualificazione energetica quali anche la semplice sostituzione degli stessi.
Valori massimi di trasmittanza termica (W/m2K ) dei serramenti e dei cassonetti in zona climatica E dove è ubicato il comune di Borgone Susa =1,40 W/m2K per Ecobonus 1,30 W/m2K
DECRETO 6 agosto 2020
Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
Per l'ottenimento dei bonus sul risparmio energetico è necessario che vengano rispettate le seguenti trasmittanze termiche:
Decreto interministeriale 26.06.2015 (Requisiti minimi degli edifici)
Il decreto definisce tre schemi per le relazioni tecniche di progetto, riferiti a:
- nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti ed edifici ad energia quasi zero (Allegato 1) si applica anche per ampliamenti e per il recupero di volumi non riscaldati in misura superiore al 15% rispetto al volume riscaldato.
- riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello, costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e impianti termici con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente(Allegato 2)
- ristrutturazione importante di primo livello quando si prevede un intervento superiore al 50% della superficie lorda e la ristrutturazione dell'impianto termico.
- riqualificazione energetica degli impianti tecnici (Allegato 3).Il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, reca “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 ( e rispettive appendici A e B) e 2
- Appendice A (pdf, 439 kb)
- Appendice B (pdf, 280 kb)
- Allegato 2 (pdf, 413 kb)
Interventi esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
Documenti - Normativa
In Regione Piemonte deve essere applicata anche la normativa relativa all'obbligo di installazione del solare termico nelle seguenti casistiche:
a) edifici di nuova costruzione in cui è prevista l’installazione dell’impianto idricosanitario;
b) edifici sottoposti a ristrutturazione qualora questa sia accompagnata dalla ristrutturazione dell’impianto termico;
c) ristrutturazione di impianti termici;
d) realizzazione di porzioni di volumetria conseguenti ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti in cui sia previsto un fabbisogno di acqua calda sanitaria con riferimento alla sola quota di fabbisogno derivante dall’ampliamento;
e) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti.
Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria STRALCIO DI PIANO PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE E IL CONDIZIONAMENTO
piano qualità aria
Testo coordinato, aggiornato al 09.06.2016, reso disponibile ai soli fini di facilitarne la lettura e che non riveste carattere di ufficialità.
Per approfondimenti: deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967, in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia;
Decreti in vigore dal 01.10.2015
APE e Targa Energetica
Chiarimenti in materia di efficienza energetica
|