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Proroga dei titoli edilizi e dei certificati

Scheda: EMERGENZA CORONAVIRUS. PROROGA DELLA VALIDITA’ DEI TITOLI EDILIZI E DEI CERTIFICATI FINO AL 29.06.2022
COVID-19: proroga effetti atti amministrativi
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 305 del 24 dicembre 2021 il D.L. 24 dicembre 2021, n.221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19". Il provvedimento ha tra l'altro prorogato il termine dello stato di emergenza COVID-19 al 31 marzo 2022 e pertanto, in attuazione delle disposizioni impartite dal secondo comma dell'art. 103 del DL 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24/04/2020, le scadenze degli atti amministrativi, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, compresi tra il 31 gennaio 2020 ed il suddetto termine del 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi e pertanto sino al 29 giugno 2022. La stessa disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali. Questa proroga è automatica (non occorrono condizioni di operatività ‐ es. comunicazione al Comune) e generalizzata (cioè relativa a tutti i provvedimenti abilitativi). Si tratta infatti di una proroga ex lege, dato che non richiede un’espressa istanza. I titoli edilizi e le autorizzazioni che rientrano nel perimetro della proroga  sono: 1. permessi di costruire (validi, rilasciati entro il 31 gennaio 2020); Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021- La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 2. SCIA super alternativa al permesso (o propria); 3. SCIA normale 4. autorizzazione unica (AU) per le fonti alternative di energia; 5. titolo unico (SUAP); 6. AIA (autorizzazione integrata ambientale); 7. autorizzazione sismica; 8. autorizzazioni, nulla osta su vari vincoli (paesaggistici, ambientali e culturali ex D.lgs. n. 42/2004 oppure idrogeologici, boschivi, demaniali, cimiteriali, ecc.). • Proroga della validità di atti: si applica a tutti gli atti di certificazione e ai provvedimenti abilitativi quali: - i certificati di destinazione urbanistica; - i permessi di costruire e le SCIA (con riferimento ai termini di inizio e conclusione dei lavori); - le autorizzazioni sismiche e gli atti autorizzativi, comunque denominati, rilasciati nell’ambito della gestione dei vincoli paesaggistici, ambientali e culturali.