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Posta Elettronica Certificata (PEC)
Scheda: | PEC / Criteri invio telematico
1. Invio telematico tramite POSTA ELETTRONICA
1.1 Caselle di posta a cui scrivere
Per l'invio telematico di qualsiasi comunicazione, segnalazione, istanza e dichiarazioni con valenza legale paragonabile a quella della raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Borgone Susa, è necessario utilizzare la casella di posta elettronica certificata (PEC) protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it
Tale casella riceve e-mail provenienti esclusivamente da indirizzi PEC o Cec-Pac.
Per l'invio di istanze con posta elettronica ordinaria, invece, può essere utilizzata una delle caselle di posta elettronica istituite per ogni singolo ufficio.
Per le CILA le SCIA e le pratiche da presentare allo Sportello Unico le modalità di accesso e di presentazione al sistema informatico possono essere trasmesse sempre tramite l'indirizzo PEC comunale. I file devono essere in formato PDF/A e firmati digitalmente. Ogni file deve essere nominato in base al contenuto.
1.2. Condizioni di validità della trasmissione
Si ricorda che le istanze e le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 38 comma 1 del DPR 445/2000 "possono essere inviate anche per fax e via telematica". Tali modalità di trasmissione, se la presentazione è conforme alla normativa vigente, hanno piena validità e non richiedono ulteriori invii di originali cartacei.
Nel caso di presentazione/invio telematica agli indirizzo di posta elettronica del Comune di Borgone Susa sopra indicati, in conformità all'art. 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale),le comunicazioni, segnalazioni, istanze e dichiarazioni sono valide:
1) se sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata (comma 1, lettera a) in corso di validità;
2) se sono la copia informatica per immagine (acquisita con lo scanner) dell'istanza o della dichiarazione cartacea recante la firma autografa con allegato la copia informatica per immagine del documento d'identità del richiedente o dichiarante in corso di validità;
3) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della Carta regionale dei servizi, o comunque, con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione.
Ai fini del procedimento amministrativo, le comunicazioni, segnalazioni, istanze e dichiarazioni ricevute che nella modalità di formazione o trasmissione non siano conformi alla normativa vigente e fino al momento in cui verrà data piena attuazione al comma 2, dell'art.64 del Cad, saranno accettate e registrate al protocollo con eventuale richiesta di regolarizzazione da parte del Responsabile di procedimento all'indirizzo elettronico dichiarato all'atto della presentazione dell'istanza.
1.3. Invio istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
In conformità a quanto previsto dall'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e dall'art.65, comma 2 del Cad, l'invio tramite posta elettronica o telefax degli originali di istanze e dichiarazioni su supporto cartaceo si effettua tramite invio della scansione del documento sottoscritto con firma autografa con allegata la scansione della carta di identità del richiedente o dichiarante (entrambe le facciate); in altri termini, tramite l'invio della copia informatica per immagine dell'istanza o dichiarazione sottoscritta con allegata la copia informatica per immagine della carta di identità.
Nel caso il documento di identità o di riconoscimento fosse scaduto, può essere utilizzato solo se i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. In questo caso l'interessato deve dichiararlo in calce alla fotocopia del documento (DPR 445/2000, art.45, comma 3).
La stessa modalità vale per l'invio/presentazione della delega su supporto cartaceo a commercialista o professionista: la scansione della delega sottoscritta con firma autografa deve essere sempre accompagnata dalla scansione della carta di identità del titolare dell'istanza o della dichiarazione inviata/presentata.
A precisazione di quanto sopra si ricorda che, se l'istanza o dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà è sottoscritta con firma digitale o con firma elettronica qualificata non è necessario allegare la scansione o copia informatica per immagine della carta di identità.
1.4. Formato dei documenti per l'invio
Le comunicazioni, segnalazioni, istanze e dichiarazioni inviate tramite posta elettronica, o, per dimensioni non trasmissibili presentate su supporto digitale (es. CD, DVD,...), devono essere in uno dei formati previsti di seguito:
.PDF; .PDF/a; .TIFF[con risoluzione di 200 dpi (es. per le immagini a toni di grigio o a colori) e comunque non superiore a 300 dpi (es. per le immagini b/n)]; . JPG; .ODF; .XML; .TXT.
I formati di compressione, es: .ZIP, .RAR, .7-ZIP, .ACE, ecc., sono da evitare.
1.5 . Recupero modulistica per istanza
La Modulistica standardizzata per le varie tipologie di istanza procedimentale con indicazione dei dati e degli allegati necessari è pubblicata sul sito istituzionale.
1.6. Comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni
Tra le PA le comunicazioni sono valide ai fini del procedimento amministrativo quando è verificata la provenienza; sono sottoscritte con firma digitale o dotate di segnatura di protocollo.
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Ufficio di competenza: | Ufficio Protocollo |