Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Servizi ai cittadini

Passaporto

Scheda: Il passaporto è rilasciato dalla Questura di Torino e Commissariati sezionali e distaccati (Commissariato P.S. Polizia di Stato - Largo Pistoia n. 7 CASCINE VICA - TO Tel. 011.9599611 - Ufficio Passaporti - Orari: dal lunedi' al sabato 9.00-13.00 - giovedi' escluso) Per informazioni visita il sito: www.poliziadistato.it. (sito in cui si possono trovare moduli per richiesta passaporto ed informazioni circa i versamenti e marche da bollo) Per i cittadini degli stati aderenti all'Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d'Europa (Parigi 13.12.1957) la carta di identità è documento valido per recarsi a scopo turistico nel territorio degli altri stati aderenti per soggiorni non superiori a 3 mesi.
Per i cittadini degli stati dell' U.E. la Carta di Identità è valida per l'espatrio anche per motivi di lavoro. E' richiesta validità residua della Carta di Identità pari alla durata del soggiorno ed in alcuni casi, di almeno tre mesi oltre il periodo del soggiorno. I requisiti personali per l'espatrio Chi intenda avvalersi dell'equipollenza tra passaporto e carta di identità deve sottoscrivere, contestualmente alla richiesta, dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni che impediscono il rilascio di passaporto e consistenti in limitazioni a carattere strettamente personale. NON possono ottenere documenti per l'espatrio: •i minorenni privi del consenso dei genitori o, del consenso degli altri soggetti affidatari e/o esercenti la patria potestà; •gli interdetti od inabilitati privi del consenso del tutore, curatore od, in mancanza, dell'autorizzazione del Giudice Tutelare; •i genitori di figli minori che non ottengano l'autorizzazione del Giudice Tutelare. L'autorizzazione non è necessaria qualora abbiano l'assenso dell'altro genitore legittimo, non legalmente separato e che dimori nel territorio della repubblica o dell'altro genitore naturale, convivente, esercente anch'esso la patria potestà e che dimori nel territorio dello stato (sentenza della Corte Costituzionale 464/1997); •coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa/ammenda (salvo per questi ultimi il nulla-osta dell'autorità che deve eseguire la sentenza); •coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza detentiva od a misura di prevenzione; •non è invece più applicabile - in quanto sospesi dalla chiamata alle armi ai sensi del D.M. 20.9.2004 - l'impedimento per coloro che, essendo residenti all'estero e di sesso maschile, richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno di compimento del 20esimo anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione riguardo al servizio militare
Ufficio di competenza:Ufficio Anagrafe e Stato Civile