Servizi ai cittadini
Lavori di costruzione in zona sismica
Scheda: | Il Comune di Borgone Susa è in classe 3 di pericolosità sismica.
La normativa tecnica per le costruzioni di riferimento per tutto il territorio dal 1.07.2009 sono le norme tecniche del DM 14.01.2008.
Dal 1 gennaio 2012 si applicano su tutto il territorio piemontese le procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico – edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n.4-3084 del 12.12.2011 (B.U.R.P. n. 50 del 15.12.2011).
Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni dettate per le costruzioni in zone sismiche, su tutto il territorio regionale ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all’obbligo di denuncia o denuncia di variante prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6.06.2001, n. 380 e devono essere utilizzati i modelli allegati alle procedure attuative approvate con DGR n.4-3084 del 12.12.2011.
La denuncia e i relativi allegati sono presentati in duplice copia agli Uffici Comunali.
Al richiedente viene restituita una sola copia della denuncia e della documentazione presentata, da conservare presso il cantiere.
Per tutte le opere e gli interventi sottoposti a denuncia l’inizio dei lavori è comunicato all’Ufficio competente entro sette giorni dall’avvio degli stessi. Al medesimo ufficio deve essere comunicata altresì la fine dei lavori, entro sessanta giorni dalla loro conclusione; per le opere soggette all’art. 65 del D.P.R. 380/2001 deve essere allegata altresì la relazione a strutture ultimate, corredata dalla specifica documentazione sui materiali impiegati come previsto dall’art. 65 stesso. A chiusura del procedimento, all’Ufficio competente è consegnato, in due copie, il certificato di collaudo previsto dall’art. 67, comma 7 del D.P.R. n. 380/2001.
Deposito pratica sismica
Il deposito della pratica sismica deve avvenire solamente in modalità telematica attraverso l'apposito portale.
Collaudo
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, in cui il certificato di collaudo statico è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori(vedi modello).
Documenti - NormativaDeliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 65-7656 Disposizioni regionali per le sanatorieLinkModulistica pratiche strutturali |
Ufficio di competenza: | Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) |
Allegati: |
Legge regionale n° 19 del 12.03.1985 Certificato di regolare esecuzione ai sensi art. 67 del D.P.R. 380/2001 |