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Domande e risposte su alcune casistiche relative all' I.M.U. 2020:
AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero)
I pensionati AIRE non sono più esenti? (IMU e TASI)
Non essendo stata riproposta l’assimilazione prevista dall’art. 13 del dl n. 201 del 2011, i possessori di immobili iscritti all'AIRE non hanno un regime particolare, pertanto pagheranno l'aliquota ordinaria.
In caso di coniugi residenti e comproprietari al 50%, alla morte di uno di essi il coerede figlio con quota possesso al 25 % è esentato dal pagamento IMU?Nel caso prospettato l’unico soggetto passivo è il coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione ex art. 540 cod. civ.. Il figlio, pur proprietario in quota dell’immobile, non sarà considerato soggetto passivo IMU.
In questo caso sarà necessario comunque presentare la dichiarazione IMU, perché catastalmente il figlio risulterà comunque titolare di una quota di possesso, e questo potrebbe determinare, per errore, una richiesta di pagamento da parte del Comune.
In caso di separazione coniugale di fatto e non giudiziale, il coniuge che non convive con i figli deve pagare l’IMU?
In assenza di un provvedimento del giudice, il coniuge non residente è soggetto
ordinariamente all’IMU, anche se a stretto rigore l’immobile in questione non potrebbe considerarsi più abitazione principale, salvo che per via giurisprudenziale non si valorizzi comunque la “frattura” del rapporto coniugale.
Che valore si applica ai fabbricati collabenti per i quali lo strumento urbanistico prevede il recupero?
Il valore di riferimento può essere deliberato dal Comune, avendo riguardo alla zona di ubicazione e alle possibilità di recupero concretamente possibili. In genere si fa riferimento al criterio utilizzato per valorizzare i fabbricati in corso di ristrutturazione e dunque si considera la superficie di piano, che ovviamente avrà un valore ben diverso da quello determinato per le altre aree fabbricabili.E' necessario consultare la delibera del valore delle aree edificabili-
Un fabbricato non accatastato ma ultimato e/o utilizzato, paga comunque come base imponibile l’area edificabile fino alla data dell’accatastamento?
Il fabbricato in questione se ultimato paga sulla base della rendita catastale, sicché una volta presentato il DOCFA il Comune potrà effettuare il recupero della differenza d’imposta tra quanto dovuto sulla base della rendita e quanto dovuto sulla base dell’area fabbricabile, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, o di utilizzo se antecedente.
Per i comodati usi gratuiti ai parenti entro il 1° grado torna l’obbligo dichiarativo?
Per i fabbricati concessi in comodato non è previsto alcun esonero dall’obbligo di
presentazione della dichiarazione. Quanto disposto dall’art. 3-quater del dl n. 34 del 2019 trova applicazione solo per gli anni d’imposta 2018 e 2019. Dal 2020 quindi è necessario presentare la dichiarazione, fermo restando che la stessa non ha valore costitutivo, sicché in caso di omessa presentazione la riduzione dell’imposta non può essere negata, se sussistono tutte le condizioni previste dalla normativa, ma al più l’ente potrà irrogare la sanzione di 50 euro.
CATASTO
Nel caso in cui il catasto rettifichi la prima rendita attribuita al fabbricato, da quando decorre la nuova rendita? Retroagisce?
Le rettifiche di rendita operate dall’Agenzia delle entrate rispetto alle rendite proposte dal contribuente mediante la procedura DOCFA retroagiscono alla data di presentazione del DOCFA stesso, e ciò anche nel caso in cui la rettifica sia operata dall’Agenzia oltre l’anno. |