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Dichiarazione per Espatrio Minori
Scheda: | Carta d'identità ai minori di anni 18
IMPORTANTI NOVITA’ PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ AI MINORI DI ANNI 18.
Il DL 13 maggio 2011 n. 70 reca nuove norme sul rilascio delle carte d’identità.
Con il predetto decreto viene soppresso il limite minimo di età per il rilascio delle carte d’identità, precedentemente fissato in anni quindici ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto.
In particolare è previsto che, la carta di identità rilasciata ai minori di anni tre, abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di anni cinque e quella rilasciata ai cittadini che abbiano oltre i diciotto anni hanno una validità di anni dieci.
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza del minore stesso e di almeno un genitore o esercente la potestà .
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore uguali, recenti e con il capo scoperto.
Le foto devono essere stampate su carta fotografica, non devono essere utilizzate foto ottenute attraverso sistemi di stampa elettronica su carta termica in quanto possono essere soggette a deterioramento.
Per la validità all'espatrio, se un genitore non può essere presente occorre la dichiarazione di assenso all'espatrio, corredata da un documento di riconoscimento.
Per il minore di anni 14 l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di che ne fa le veci o che venga menzionato, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari., il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato. E’ opportuno munirsi di un certificato di nascita con indicazione della paternità e della maternità da esibire in caso di richiesta da parte delle autorità di frontiera (Si consiglia estratto atto di nascita con paternità /maternità oppure estratto plurilingue)
Per il rilascio della carta di identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore e di un documento del minore in corso di validità (passaporto) Il genitore deve essere registrato correttamente in Anagrafe.
Occorre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul permesso di soggiorno del genitore. Nel caso di richiesta della carta di identità con permesso di soggiorno in corso di rinnovo se nella ricevuta postale figura unicamente il nome del genitore è necessario esibire anche copia del Mod. 209 (Ministero dell’Interno).
Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l’espatrio in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l’espatrio.
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Ufficio di competenza: | Ufficio Anagrafe e Stato Civile |