Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Servizi ai cittadini

Deposito sismico strutturale: procedure zona sismica

Scheda:
Descrizione del servizio/procedimento La normativa tecnica di riferimento per le costruzioni è rappresentata dalle norme tecniche di cui al D.M. 14.01.2008 (entrato in vigore il 1.07.2009). Dal 1 gennaio 2012 si applicano su tutto il territorio piemontese le procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico – edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n.4-3084 del 12.12.2011 e s.m.i. aggiornata dalla D.G.R. N. 65-7656 del 21.05.2014.e s.m.i. Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni dettate per le costruzioni in zone sismiche, su tutto il territorio regionale ogni intervento avente rilevanza strutturale ai sensi della succitata D.G.R., indipendentemente dai materiali di costruzione, è sottoposto all’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, prima dell’inizio dei lavori strutturali. L'invio dell'istanza può avvenire utilizzando  l'apposita piattaforma on-line disponibile alla pagina "Consultazione/Presentazione di una pratica" del portale SUE digitale.  Al richiedente viene restituita una ricevuta di avvenuta presentazione tramite PEC, da conservare presso il cantiere. Per tutte le opere e gli interventi sottoposti a denuncia l’inizio dei lavori è comunicato all’Ufficio competente entro sette giorni dall’avvio degli stessi. Al medesimo ufficio deve essere comunicata altresì la fine dei lavori, entro sessanta giorni dalla loro conclusione. Per le opere soggette all’art. 65 del D.P.R. 380/2001 (strutture in cemento armato, metalliche, c.a. precompresso) deve essere allegata altresì la relazione a strutture ultimate, corredata dalla specifica documentazione sui materiali impiegati come previsto dall’art. 65 succitato.  OPERE PRIVE DI RILEVANZA STRUTTURALE MODALITÀ SEMPLIFICATE DI DEPOSITO Sarà necessario presentare sempre tramite lo Sportello Unico Edilizia Telematico una relazione asseverata redatta da un progettista abilitato alla progettazione strutturale, corredata dai relativi elaborati tecnici per tutte le seguenti opere: NUOVE COSTRUZIONI 1. Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale strutturale, di altezza massima della parte strutturale superiore di 1,00 m e ≤ 2,00 m misurata dall’estradosso della fondazione, che non abbiano funzioni di contenimento, comprese le relative coperture di ingresso di superficie ≤ 6mq. Per i muri di recinzione (esclusi quelli di sostegno che risultano sempre soggetti) di altezza fino a 1,00m non è necessario depositare la relazione asseverata. 2. Muri o altre opere di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva e materiale strutturale, di altezza massima non superiore a 2,00 m (anche se sormontati da recinzioni leggere di altezza massima 1,00 m) in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette (con inclinazione del terrapieno sull’orizzontale <15°). 3. Pilastri a sostegno di cancelli con altezza superiore di 2,00 m e ≤ 3,00 m. Sono esclusi dalla relazione asseverata i pilastri di sostegno dei cancelli fino a 2,00 metri. 4. Tettoie aperte (almeno su tre lati), stabilmente vincolate al suolo, non temporanee, con orditura leggera e copertura aventi peso complessivo non superiore a 0,50 kN/mq di altezza massima non superiore a 3,50 m rispetto al piano di calpestio, misurata all’estradosso del punto più elevato e di superficie coperta non superiore a 20,00 mq. 5. Costruzioni ad un piano fuori terra, in classe d’uso I, con superficie coperta ≤ 20 mq ed altezza massima di 3,50 m, non destinate ad uso abitativo (tipo ricovero attrezzi, depositi, locali tecnici, autorimesse, spogliatoi, bagni, ecc…), stabilmente vincolate al suolo. 6. Vasche interrate e serbatoi interrati, per qualsiasi tipo di materiale strutturale, con superficie non superiore a 20,00 mq e altezza fino a 3,50 m, che non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare. 7. Vasche e serbatoi chiusi, di altezza fuori terra ≤ 2,00 m, per qualsiasi tipo di materiale strutturale, ancorati stabilmente al terreno, e volume ≤ 30 mc e silos di altezza ≤ 7 m. 8. Piscine per qualsiasi tipo di materiale strutturale, di profondità ≤ 2,00 m e di superficie ≤ 30,00 mq destinate ad uso esclusivamente privato. 9. Serre con superficie > 50 mq, non temporanee, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture leggere (legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.50 kN/mq, di altezza massima non superiore a 3,50 m rispetto al piano di campagna. 10. Scale, rampe e solette, appoggiate a terra con dislivello ≤ 1.50 m. 11. Edicole funerarie e loculi di altezza fuori terra non superiore a 3,00 m nonché tombe interrate di superficie coperta ≤ 20 mq. 12. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, etc, di altezza ≤ 3 m dall’estradosso della fondazione. 13. Piccoli attraversamenti, tombinamenti realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2,50 m. 14. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, insegne, pannelli pubblicitari) pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza compresa tra 3 m e 15 m. Sono escluse dalla relazione asseverata le strutture di altezza non superiore a 3,00 m. 15. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno, con altezza compresa tra 2,00 m e 4,00 m. Sono escluse dal deposito della relazione asseverata le opere fino a 2,00 m di altezza  16. Montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici di altezza ≤ 7 m, anche interni all’edificio che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali. EDIFICI ESISTENTI 1. Nuove opere su costruzioni esistenti qualora classificabili come interventi locali secondo le norme tecniche per le costruzioni. 1.1. Pensiline esterne a sbalzo in legno, metallo o altro materiale leggero, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto ≤ 1.50 m, aventi superficie coperta ≤ 4 mq e con peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/mq. 1.2. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, antenne e impianti leggeri gravanti sulla costruzione, limitatamente a quelli aventi consistenza strutturale, aventi altezza compresa tra 3 m e 5 m. Sono escluse dalla relazione asseverata le strutture di altezza non superiore a 3,00 m. 1.3. Scale di collegamento di due piani successivi (dislivello massimo ≤4,5 m) interne alle unità immobiliari, di tipo prefabbricato o in opera con qualsivoglia tipologia costruttiva e materiale. 1.4. Realizzazione di soppalchi all’interno di unità immobiliari, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/mq, con carico variabile (Q) ≤ 2,00 kN/mq, di superficie totale ≤ 20 mq e comunque < 15% della superficie di piano della unità strutturale, e < 50% della superficie del locale ospitante. 2. Intervento di riparazione o intervento locale secondo le norme tecniche per le costruzioni, con esclusione degli interventi che prevedano il rifacimento totale di solai o di coperture. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono rientrare le seguenti tipologie di intervento: 2.1. realizzazione di vano nei solai o nella copertura, senza interessare le strutture principali e senza alterazione del comportamento strutturale, per una superficie massima di 4.50 mq; 2.2. rifacimento parziale di elementi dell’orditura di coperture ad orditura lignea o in profili metallici, comprensivo del tavolato e del manto della copertura, con materiali della stessa tipologia, senza incrementi di carico significativi;