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Cessione di Fabbricato
Scheda: | Cos'è
Si tratta della denuncia effettuata da chi, persona fisica o giuridica pubblica o privata, ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore a 30 giorni, un immobile. Si precisa che a partire dal 14.05.2011 la denuncia é solo più necessaria per cessioni di immobili non soggette a registrazione, come ad esempio i contratti di comodato d'uso verbali non soggetti a registrazione
Modalità di presentazione della denuncia
La denuncia, redatta su apposito modulo in duplice copia, deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dell'immobile. La data riportata deve essere quella in cui il cessionario consegue l'effettiva disponibilità dell'immobile.
Le cessioni di fabbricato possono essere consegnate all'Ufficio Protocollo negli orari di ricevimento; successivamente potrà essere ritirata copia presso gli Uffici della Polizia Municipale a partire dal terzo giorno dalla data di deposito.
Il modulo si può scaricare dal sito internet
Esclusioni
Sono esonerati dall'obbligo della denuncia di cessione di fabbricato:
- gli esercenti attività sottoposte a licenza di polizia che comportano già la notifica all'Autorità
adi P.S. (es. alberghi, pensioni ecc.);
- i contratti di locazione registrati
- le vendite di immobili
Sanzioni
La mancata presentazione della denuncia è punita con la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a euro 1.549,00.
Normativa di riferimento
Art.12 del decreto legge n.59 del 21/3/1978 convertito in legge n.191 del 18/5/1978.
D.L 70/2011
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Ufficio di competenza: | Polizia Municipale |
Allegati: |
Comunicazione cessione di fabbricato |