Servizi ai cittadini
IMU
Scheda: | Per quanto riguarda l'anno 2024, il termine per il versamento della rata di acconto è fissato al 17.06.2024 mentre la rata di saldo dovrà essere effettuata entro il 16.12.2024
Le aliquote deliberate per l'anno 2024 sono:
Riduzione comodato d' uso gratuito:
Il funzionamento è semplice: il comodante consegna la casa al comodatario per un periodo di tempo determinato e alla scadenza di tale periodo il comodatario è obbligato a restituire il bene. Il proprietario è tenuto a registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate. Il comodante può chiedere la restituzione anticipato dell’immobile solo in caso di bisogno urgente e imprevisto, mentre il comodatario può restituire il bene al proprietario in qualsiasi momento. Per immobili concessi in comodato d’uso ai parenti di primo grado, con contratto registrato, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile Imu e un'aliquota agevolata. Bisogna rispettare alcune condizioni: l’unità deve essere destinata a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzino come abitazione principale il proprietario del bene deve risiedere anagraficamente e dimorare nel Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato e non può possedere altri immobili sul territorio nazionale. Regolamento IMU 2020 approvato con deliberazione n. 10 del 14.05.2020
Si riportano i link per verificare le aliquote I.M.U. dei vari anni:
2023 Aliquota e delibera
2020 Aliquote e delibera
2019 Aliquote e delibera
2018 Aliquote e delibera
2017 Aliquote e delibera
2016 Aliquote e delibera
2015 Aliquote e delibera
Terreni in aree edificabili:
Sono state deliberate i valori minimi di accertamento per le aree edificabili:
Anno 2016:Valori di accertamento per i terreni edificabili 2016
Anno 2017:Valori minimi di accertamento aree edificabili 2017
Anno 2018:Valori di accertamento terreni edificabili anno 2018
Anno 2019:Valori di accertamento terreni edificabili anno 2019
Anno 2020:Valori di accertamento terreni edificabili anno 2020
Anno 2021:Valori di accertamento terreni edificabili anno 2021
Anno 2022:Valori di accertamento terreni edificabili anno 2022
Anno 2023: Valori di accertamento confermati quelli dell'anno 2022
Anno 2024:Valori di accertamento confermati quelli dell'anno 2022
BENI MERCEA partire dal periodo d’imposta 2022, i “beni merce” delle imprese di costruzioni, ovvero i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (cd. “magazzino”) sono esenti dall’IMU. Si tratta dei fabbricati di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, e non locati, finché permane tale condizione (cfr. l’art.1, co.751, legge n.160/2019 – legge di Bilancio 2020). Rientrano in tale definizione anche i fabbricati acquistati dall’impresa, ed oggetto di interventi di incisivo recupero. Si ricorda che l’esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato. Sono, invece, soggetti ad IMU le altre tipologie di immobili delle imprese edili (ad es. fabbricati strumentali, aree edificabili, fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione). E' obbligatorio presentare apposita denuncia per dichiarare tale condizione.Rimborsi:
Nel caso in cui il contribuente si accorgesse di aver versato in eccesso rispetto a quanto dovuto è necessario, entro cinque anni dal versamento procedere alla richiesta di rimborso compilando il modello predisposto dal Comune.
Per inoltrare la richiesta all'Ufficio Tributi è possibile:
- mandare una e-mail a : tributi@comune.borgonesusa.to.it
- spedire in Piazza Montabone n° 1 - 10050 Borgone Susa
- inviare via fax al seguente numero 0119645001
L'Ufficio Tributi nel tempo di 180 giorni dalla data del deposito dell'istanza provvederà ad effettuare il rimborso.
Nel caso in cui il versamento sia stato effettuato erroneamente ad altro Comune è necessario inviare una comunicazione sia al Comune competente sia a quello incompetente utilizzando il modello sotto riportato.
Errata digitazione da parte dell'intermediario (banca o posta) del codice catastale del Comune.
Con l'utilizzo del F24 per il pagamento dei tributi locali, si sono riscontrati casi in cui il contribuente presenta, in banca o in posta, il modello F24 con l'esatta indicazione del codice catastale B024 corrispondente al Comune di Borgone Susa, ma, a causa di un errore di digitazione dell’operatore, viene inserito nel terminale un codice differente con conseguente riversamento della somma ad altro Comune.
Su richiesta dell'interessato, che presenta la delega modello F24 in proprio possesso contenente l'esatta indicazione del codice Comune (B024), le banche e gli uffici postali devono procedere alla rettifica del codice ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In questo modo, l'intermediario provvederà all'annullamento del modello F24 che contiene l'errore e a inviarlo nuovamente con i dati corretti affinchè la somma sia riversata al Comune di Borgone .
I contribuenti che si trovano in questa situazione sono invitati ad inoltrare una richiesta scritta (può essere utilizzato il modello in allegato già predisposto dal Comune), alla banca o all’ufficio postale nel quale hanno eseguito il versamento, al fine di ottenere la correzione dell'errore sulla base del modello F24 cartaceo in loro possesso, evitando nel contempo ulteriori richieste di pagamento da parte del Comune di Borgone Susa. Una copia della lettera dovrà essere inviata (anche a mezzo e-mail) o consegnata per conoscenza al Comune di Borgone Susa.
Si precisa che il Comune non può chiedere direttamente la correzione, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la banca/posta e il contribuente, pertanto sarà quest’ultimo che dovrà chiedere la correzione presentando idonea documentazione dalla quale sia rilevabile l'errore.
Link
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Ufficio di competenza: | Ufficio Tributi | ||||||||||||||||||||
Allegati: |
IMU circolare dichiarazione sostitutiva di atto notorio per fabbricati inagibili, da presentare con la dichiarazione I.M.U. per l'ottenimento della riduzione della base imponibile pari al 50% Circolare relativa ai comodati gratuiti rimborso-tributi-comunali-1 |