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- la mera tinteggiatura o pulitura della superficie o per i balconi o per eventuali fregi esterni;
- i lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio;
- gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifici, se soddisfano i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.
- le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
- le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori,
- L’I.V.A. , l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente
Quali lavori sono agevolati?
Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro del lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 60 per cento”;
A quanto ammonta la detrazione fiscale?
Per la detrazione in esame, non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 60 per cento calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Obbligo di isolamento termico?
Se i lavori sulla facciata (esclusa tinteggiatura e pulitura) prevedono il rifacimento di più del 10% dell’intonaco, bisogna rispettare i requisiti di isolamento termico richiesti dai Dm Sviluppo 11marzo 2008 e 26 giugno 2015. In pratica, è necessario eseguire un intonaco isolante o realizzare un cappotto al fine di raggiungere le prestazioni energetiche previste dal D.M.
Quali autorizzazioni sono necessarie?
Per quanto riguarda la sola tinteggiatura del fabbricato senza il rifacimento dell’intonaco non è necessaria nessuna autorizzazione a condizione che l’intervento preveda l’utilizzo di una colorazione conforme alla Tabella dei colori utilizzabili per la tinteggiatura dei fabbricati
Nel caso in cui si intervenga anche con il rifacimento dell’intonaco sarà necessario presentare una comunicazione denominata ” C.I.L.A.” a firma di un professionista abilitato.
Chi sono i beneficiari?
Possono fruire della nuova detrazione coloro che:
– possiedono l’unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi in qualità di proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali;
– detengono l’unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi sulla base di un idoneo titolo. Quindi, per beneficiare della detrazione l’immobile può essere detenuto in forza di contratti di locazione (art. 1571 C.C.) o di comodato (art. 1803 C.C.) da parte:
– dell’inquilino;
– del comodatario
La detrazione spetta ai suddetti soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico.
Quali sono le opere detraibili?