Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Servizi ai cittadini

Bonus facciate

Scheda:
Quali lavori sono agevolati? Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro del lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 60 per cento”; A quanto ammonta la detrazione fiscale? Per la detrazione in esame, non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 60 per cento calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Obbligo di isolamento termico? Se i lavori sulla facciata (esclusa tinteggiatura e pulitura)  prevedono il rifacimento di più del 10% dell’intonaco, bisogna rispettare i requisiti di isolamento termico richiesti dai Dm Sviluppo 11marzo 2008 e 26 giugno 2015. In pratica, è necessario eseguire un intonaco isolante o realizzare un cappotto al fine di raggiungere le prestazioni energetiche previste dal D.M. Quali autorizzazioni sono necessarie?    Per quanto riguarda la sola tinteggiatura del fabbricato senza il rifacimento dell’intonaco non è necessaria nessuna autorizzazione a condizione che l’intervento preveda l’utilizzo di una colorazione conforme alla Tabella dei colori utilizzabili per la tinteggiatura dei fabbricati Nel caso in cui si intervenga anche con il rifacimento dell’intonaco sarà necessario presentare una comunicazione denominata ” C.I.L.A.” a firma di un professionista abilitato. Chi sono i beneficiari? Possono fruire della nuova detrazione coloro che: – possiedono l’unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi in qualità di proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali; – detengono l’unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi sulla base di un idoneo titolo. Quindi, per beneficiare della detrazione l’immobile può essere detenuto in forza di contratti di locazione (art. 1571 C.C.) o di comodato (art. 1803 C.C.) da parte: – dell’inquilino; – del comodatario La detrazione spetta ai suddetti soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico. Quali sono le opere detraibili?
    • la mera tinteggiatura o pulitura della superficie o per i balconi o per eventuali fregi esterni;
    • i lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio;
    • gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifici, se soddisfano i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.
  • le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
  • le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori,
  • L’I.V.A. , l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente
Quali sono gli edifici ammessi alla detrazione? Gli edifici ammessi. La legge sul bonus facciate parla di «edifici esistenti». pertanto tutti gli edifici a qualsiasi destinazione ma ricadenti nelle zone  A (centro storico identificate con la sigla Ra) e B (aree con indice di cubatura pari a 1,5. Per Borgone Susa  tutte le aree ricadenti nelle aree denominate Rba evidenziate nella planimetria con colorazione rossa). Inoltre sono anche ricompresi gli immobili ricadenti nella zona denominata Rbl in quanto facenti parte delle vecchie aree B del vecchio piano regolatore. Gli immobili al di fuori di queste aree non possono beneficiare dell’agevolazione. Centro abitato San Valeriano Nel documento informativo denominato “Guida Bonus facciate” prodotto dall'Agenzia dell'Entrate e pubblicato a Febbraio 2020 è riportato: “Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate del decreto del Ministro del lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L'assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Si deve quindi procedere alla richiesta di certificazione. Come devono essere effettuati i pagamenti? E’ obbligatorio usare i bonifici “parlanti”, con la causale del 50% sulle ristrutturazioni. Nel caso si effettuassero altri interventi non rientranti nella casistica della detrazione al 60% conviene separare le fatture. Le facciate interessate dal beneficio sono tutte quelle visibili dal suolo pubblico o di uso pubblico. Procedure da seguire: Obbligo di pagamento tramite bonifico “integrato” (su cui la banca applica la ritenuta). • Comunicazione preventiva alla ASL nel caso di presenza di più imprese Richiesta del certificato al Comune dal quale risulti che l'edificio ricade nelle aree vademecum-enea-bonus-facciate Circolare n. 2 del 14 febbraio 2020