Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Servizi ai cittadini

Autorizzazione Paesaggistica (vincolo)

Scheda: Descrizione del servizio/procedimento Gli interventi comportanti modifica dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici siano sottoposti al procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004. L’autorità competente può essere comunale ovvero regionale, in funzione della tipologia di intervento, come meglio definito dalla L.R. 32/2008: le seguenti informazioni sono riferite ai casi in cui la competenza risulta comunale. Commissione Paesaggio: Il Comune di Borgone Susa ha istituito la Commissione Paesaggio in forma associata con L'Unione Montana Valle Susa. La Commissione si riunisce il primo Lunedì di ogni mese. Procedure autorizzative art. 15 Regolamento Regionale
Sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr, come previsto dall’articolo 146, comma 7, del Codice l'amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (la Regione o il Comune con il supporto della commissione locale del paesaggio) preliminarmente alla valutazione di compatibilità paesaggistica verifica la conformità dell'intervento proposto con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr e richiamate all’articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento in particolare rispetto ai contenuti delle schede del Catalogo dei beni paesaggistici - Prima parte, fatto salvo quanto previsto al comma 4. A seguito dell’adeguamento del Prg al Ppr la verifica di conformità è effettuata anche sulla base delle norme del Prg.La Relazione paesaggistica predisposta ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica deve contenere, come stabilito nell’Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, tutti gli elementi necessari per la verifica di conformità dell’intervento rispetto alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr e richiamate all’articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento, nonché alle altre disposizioni del Prg introdotte a seguito dell’adeguamento al Ppr; in tal caso, se l’autorizzazione è di competenza regionale, alla relazione paesaggistica è allegata la dichiarazione di conformità del progetto alle norme del Prg rilasciata dal Comune. Per gli interventi di cui al d.p.r. 31/2017 nella Relazione paesaggistica semplificata relativa agli interventi di lieve entità di cui all’Allegato B di tale decreto, deve essere attestata la conformità del progetto alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr e richiamate all’articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento nonché alle altre disposizioni del Prg introdotte a seguito dell’adeguamento al Ppr. I progetti approvati all’interno di procedimenti che contemplano la variante automatica al Prg o la contestuale approvazione della variante allo strumento urbanistico necessaria a garantire la conformità urbanistica del progetto stesso devono rispettare sia le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all’articolo 2, comma 1, lettera a) sia gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del Ppr.
Documentazione da allegare:
L’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata a firma del richiedente e del progettista, opportunamente compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati richiesti: 1. relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello “Allegato D2” del D.P.R. n. 31/2017; 2. elaborati per la rappresentazione dello STATO DI FATTO a) planimetria di inquadramento territoriale su Carta Tecnica Regionale o ortofoto (scala 1:10.000) con individuazione dell’area interessata; b) estratto di mappa catastale aggiornato e con individuazione dell’area interessata e dei mappali indicati nell’istanza (per gli interventi all’interno delle aree di demanio lacuale evidenziare i mappali/le aree demaniali); c) planimetria quotata nelle scale 1:5.000, 1:2.000 o 1:1.000 in relazione alla dimensione ed alla localizzazione dell’intervento, con individuazione degli elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio che si ritenga utile considerare, con individuazione grafica dei vincoli paesaggistico ambientali ricadenti sull’area interessata dagli interventi; d) sezioni quotate, estese ad una porzione significativa del territorio circostante l’area oggetto di intervento, comprensive di sedi stradali ed edifici limitrofi; e) rilievo topografico dello stato di fatto dell’area e/o dell’opera oggetto di intervento (piante e coperture, prospetti e sezioni significative in scala 1:100) sui quali si intenda intervenire, descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali (quali, ad esempio, il tipo di intonaco, di pitturazione delle superfici, di trattamento delle opere metalliche e lignee, dei materiali di gronda e di copertura, ecc.; f) documentazione fotografica aggiornata ed estesa ad un intorno significativo (con allegata la planimetria riportante i punti di ripresa), prodotta a colori e con stampa di buona qualità, che rappresenti da più punti di vista in modo panoramico l’immobile o l’area oggetto di intervento, le aree limitrofe, il paesaggio circostante e che permetta di capire le relazioni di intervisibilità con il contesto paesaggistico; 3. elaborati per la rappresentazione dello STATO DI PROGETTO a) simulazione fotografica o rendering tridimensionale dell’inserimento dell’opera nel contesto paesaggistico da più punti di vista con individuazione planimetrica dei punti di ripresa; b) planimetria quotata, che individui i caratteri estetici e percettivi dell’intervento in relazione al contesto e indichi la sistemazione del verde, le mitigazioni e le compensazioni ambientali; c) sezioni ambientali schematiche rappresentative del rapporto percettivo ed altimetrico fra l’intervento ed il contesto territoriale assoggettato al vincolo, su scala locale e/o sovralocale, in riferimento alla valutazione paesaggistica-ambientale; d) piante, prospetti e sezioni significative quotate in scala 1:100 o inferiore per interventi di maggiore estensione territoriale; e) sovrapposizione dello stato di fatto con lo stato di progetto; f) tavola con indicati e quantificati i movimenti di terra previsti in scavo e riporto, nonché le opere di contenimento delle terre; g) particolari costruttivi significativi in scala 1:20 opportunamente quotati [es, sistemi costruttivi, finiture, fondazioni, catenarie, corpi morti, illuminazione, insegne pubblicitarie, ecc…] ed indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori (campionati e codice RAL/NCS, conformi all’eventuale piano dei colori comunale se esistente), e delle essenze da impiegarsi.
Chi può presentare la richiesta di autorizzazione I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili. Quando presentare la richiesta L’istanza va presentata nei casi in cui l’intervento in progetto alteri lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici. E' possibile verificare nella sezione modulistica l'elenco delle opere escluse dalla richiesta di autorizzazione.
Validità L'autorizzazione è valida per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Responsabile del procedimento Arch. Paola Margit
Documenti da presentare NB. Le pratiche relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo "sportello unico per le attività produttive" istituito presso la Comunità Montana Via Trattenero 15 Bussoleno (SUAP delle Valli). Per le pratiche diverse da quelle dell'attività produttive l'istanza deve essere presentata mediante lo Sportello Unico dell'Edilizia
Pratica semplificata L’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è compilata — anche in modalità telematica — secondo il modello semplificato presente nella sezione modulistica ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, utilizzando il modello "relazione semplificata". Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, recante l’individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.
Opere escluse dall'autorizzazione paesaggistica:

Elenco opere escluse

A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;
A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purche’ eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o mantidi copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attivita’ economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non e’ altresi’ soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purche’ tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri onuclei storici;
A.3. interventi che abbiano finalita’ di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purche’ non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;
A.4. interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonche’ la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, diascensori esterni o di altri manufatti consimili;
A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unita’ esterna, caldaie, parabole, antenne, purche’ effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purche’ si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purche’ integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, aisensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) ec), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati aisensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonche’ interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocita’, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;
A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purche’ eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi gia’ valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o dispecifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato aisensi dell’art. 143 del codice;
A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonche’, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi divalenza architettonica, storica o testimoniale, l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all’art.136, comma 1, lettera b) del Codice;
A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1,lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singolio in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purche’ tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1,lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonche’ le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1,lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati e’ consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;
A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;
A.17. installazioni esterne poste a corredo di attivita’ economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,attivita’ commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attivita’ di ricerca di idrocarburi;
A.19. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1,lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari prividi valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attivita’ ittica; interventi di manutenzione della viabilita’ vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attivita’ agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attivita’ didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attivita’ agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorita’ competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;
A.20. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1,lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilita’ pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilita’ forestale al servizio delle attivita’ agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti digestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilita’ forestale;
A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;
A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attivita’ economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a cio’ preordinata; sostituzione diinsegne esistenti, gia’ legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosita’ variabile;
A.24. installazione o modifica di impianti delle reti dicomunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cuiall’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,nonche’ smantellamento di reti elettriche aeree;
A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;
A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;
A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta gia’ munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;
A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti eimpianti tecnologici che in conseguenza di calamita’ naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purche’ sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l’intervento sia realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;
A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi; A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.
Richiesta documenti integrativi L’amministrazione procedente richiede all'interessato, ove occorrano, in un’unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Tempi di svolgimento del procedimento e rilascio provvedimento per le pratiche semplificate - 10 giorni per effettuare richieste di integrazioni alla pratica presentata; - 20 giorni per trasmettere la pratica alla Soprintendenza con una motivata proposta di accoglimento; - 40 giorni la Soprintendenza esprime valutazione sul progetto; - 50 giorni c.a. Il Comune rilascia il provvedimento finale. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti , si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. l) Costi e modalità effettuazione pagamenti
Costi 1) Marca da bollo da 16,00 euro da apporre sulla domanda 2) Marca da bollo da 16,00 euro da apporre sull'autorizzazione 3) Diritti di segreteria: 70,00€
Ufficio di competenza:Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)
Allegati: Opere escluse dalla paesaggistica dal 06.04.2017