Servizi ai cittadini
Accesso Civico
Scheda: | L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o
dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non
deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile
della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione
di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla
pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato
richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento,
l'informazione o il dato richiesti risultano già' pubblicati nel
rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al
richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può'
ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2,
comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di
pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo
articolo, provvede ai sensi del comma 3.
La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
cosi' come modificato dal presente decreto.
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del
Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui
all'articolo 43, comma 5. |
Ufficio di competenza: | Ufficio Segreteria |
Allegati: |
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