Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Servizi ai cittadini

Accertamento di conformità art. 36 Permesso in sanatoria

Scheda: Prima di presentare una pratica di accertamento di conformità è necessario verificare di non rientrare nelle casistiche previste dall'art. 34 bis (Tolleranze costruttive) del D.P.R. 380/2001. e della Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2022, n. 2-4519 (DGR tolleranze) in quanto le tolleranze esecutive non hanno le caratteristiche della parziale o della totale difformità e non costituiscono violazione edilizia, pertanto, non sono soggette alla disciplina sanzionatoria. Elenco delle tolleranze: a) di muri esterni che determinano un diverso sedime purché la superficie totale dello stesso sia invariata e le modifiche alla geometria del perimetro del sedime non determinino una sovrapposizione di superficie inferiore al 90% rispetto al progetto approvato; b) di tramezzature interne, non costituenti elementi strutturali, che determinino una loro diversa disposizione priva di rilevanza nella determinazione dei vani catastali o del dimensionamento minimo dei locali secondo la disciplina vigente; c) delle aperture esterne purché le aperture realizzate si sovrappongano per almeno il 50% con quelle previste nei titoli abilitativi che hanno legittimato l’intervento e le modifiche delle dimensioni non siano variate oltre il 10%; d) del posizionamento di elementi delle facciate quali balconi, cornicioni, pensiline e abbaini purché la traslazione rispetto a quelle previste nei progetti legittimati non sia superiore al 10% e le modifiche delle dimensioni non siano superiori al 10%, fatti salvi gli allineamenti rispetto alle aperture esterne di cui al precedente punto c); e) del minore dimensionamento dell’edificio nel rispetto delle disposizioni comuni generali sopraindicate e del progetto allegato al titolo abilitativo che ha legittimato l’intervento; f) di errori progettuali corretti in fase di realizzazione derivanti da: 1. errori materiali di rappresentazione grafica progettuale delle opere quali elaborati di progetti con spessori convenzionali secondo la prassi e le tecniche dell’epoca della realizzazione dell’opera; 2. rappresentazione grafica progettuale non in scala; 3. parziale rappresentazione grafica progettuale delle opere se, le stesse, sono richiamate in modo inequivocabile nelle relazioni o in altri allegati al progetto approvato; 4. mancata indicazione delle misure (ad es. superfici, quote, etc..) se comunque desumibili in scala dalle tavole grafiche o da altri allegati al progetto approvato. REGOLARIZZAZIONE DELLE TOLLERANZE ESECUTIVE 1) Le tolleranze esecutive realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove pratiche edilizie  (C.I.L.A., S.C.I.A o Permesso di Costruire), 2) Con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. LEGITTIMITA' DELLE OPERE Per verificare la legittimità di un fabbricato è necessario verificarne la data di costruzione/ampliamento del fabbricato. NEL PERIODO compreso tra il 14.02.1939 al 01.09.1967 vi era la necessità di ottenere il nulla osta/licenza edilizia solamente per:
  • nuove costruzioni;
  • ampliamenti;
  • modificare la struttura o l'aspetto (modifiche di ristrutturazione pesante)
Infatti l'art. 31 prevedeva quanto segue: Art. 31. – Licenza di costruzione – Responsabilità comune del committente e dell’assuntore dei lavori. Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l’aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell’art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà del Comune. La costruzione/ampliamento volumetrico di nuovi fabbricati era soggetta a nulla osta/licenza edilizia a partire dal 14.02.1939 data di omologazione del Regolamento Edilizio se ricadenti all'interno del centro abitato individuato dalla seguente planimetria: Planimetria regolamento 1938
Art. 34-ter.(L) (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo)

1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all’articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.

2. L’epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono regolarizzare l’intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 5. L’amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in caso in cui accerti l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36-bis, commi 4 e 6. Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall’articolo 36-bis, comma 5-bis. 4. Le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge non annullabile ai sensi dell’articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis.   NORME IGIENICO SANITARIE Con le entrata in vigore del D.M. 05.07.1975 i fabbricati devono costruiti o modificati successivamente a tale date devono rispondere quanto previsto dal D.M. e più in particolare: Stanze da letto da 9mq per una persona e 14mq per due persone Altezza minima: di 2,70m Gli alloggi devono essere dotati di impianto di riscaldamento che garantisca una temperatura minima di 18 gradi in tutti i locali esclusi i ripostigli. Superficie finestrata apribile: di 1/8 della superficie; Bagno con : vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo opportunatamente disimpegnato. Per quali interventi è possibile ottenere l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001? 
  • Tipo di difformità Titolo da presentare Sanzione applicabile
    Opere realizzate In assenza di Permesso di Costruire(valutare se per l'esecuzione delle opere serve questa tipologia di titolo) Permesso di Costruire in sanatoria art. 36 Contributo di costruzione in misura doppia.  
    Opere realizzate in totale difformità dal Permesso di Costruire Permesso di Costruire in sanatoria art. 36 Contributo di costruzione in misura doppia
    Opere in assenza della S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire Permesso di Costruire in sanatoria art.36 Contributo di costruzione in misura doppia.
    Opere realizzate In parziale difformità dal Permesso di Costruire Permesso di Costruire in sanatoria art. 36 bis Contributo di costruzione in misura doppia in caso di doppia conformità. Ulteriore incremento del 20% nel caso di solo conformità ad oggi.
    Opere realizzate In assenza della S.C.I.A o in difformità S.C.I.A in sanatoria Sanzione da un minimo di 516,00€ a un massimo di 5.164,00€ in caso di doppia conformità.
Requisiti:  L'intervento oggetto di accertamento di conformità deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Chi deve effettuarla? La richiesta dovrà essere presentata dal professionista incaricato su apposita delega da parte del proprietario. Se il richiedente è persona diversa dal proprietario (usufruttario, locatario, promissario, acquirente, ecc.) è necessario presentare una dichiarazione del proprietario dell'immobile con firma non autenticata e con fotocopia del documento di identità del proprietario medesimo.
Documentazione da presentare In base a quanto previsto dall'art. 46 del Regolamento Edilizio gli elaborati progettuali dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalla Guida alla presentazione dei progetti. Nel caso di mancata conformità degli elaborati a quanto previsto dalla "Guida", si procederà alla sospensione della pratica con richiesta di integrazione o modificazione della documentazione presentata.
Costi: devono essere versati i diritti di segreteria da versarsi direttamente al Comune. Oltre a 25,00€ fino a due endoprocedimenti da versare direttamente al SUAP per le pratiche che interessano attività imprenditoriali.
Il rilascio del Permesso in Sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero in caso di gratuità in misura semplice con un versamento in misura minima pari a 516,00€
Modalità di versamento dei diritti di segreteria:
Versamento su conto corrente postale c/c n.30798102 intestato Comune di Borgone Susa.
Versamento mediante bonifico bancario IBAN IT05F0306930130100000300013.
Versamento presso la tesoreria Comunale (Istituto Bancario San Paolo Via Abegg n° 11).
Versamento tramite carta bancomat presso l'Ufficio Tecnico Comunale. Versamento su conto corrente postale c/c n.30798102 intestato Comune di Borgone Susa. Relativamente alla quota da versarsi al S.U.A.P mediante bonifico sul C/C bancario intestato a Unione Montana Valle Susa IBAN: IT 30 J 03069 30180 1000 0004 6024.
Dove depositare la richiesta di accertamento di conformità: La pratica deve essere trasmessa solamente in via telematica mediante l'apposito portale. Per le pratiche edilizie diverse dal residenziale e relative pertinenze la presentazione potrà avvenire solamente in via telematica al S.U.A.P.
Tempi di rilascio: sulla richiesta di Permesso in Sanatoria il Responsabile del Servizio Tecnico si pronuncia con adeguata motivazione entro 60 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

Regolamenti

Regolamento edilizio approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 23.10.2018

Link

Per le attività imprenditoriali