Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Servizi ai cittadini

Accertamento di conformità art. 36 Permesso in sanatoria

Scheda: Prima di presentare una pratica di accertamento di conformità è necessario verificare di non rientrare nelle casistiche previste dall'art. 34 bis (Tolleranze costruttive) del D.P.R. 380/2001. e della Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2022, n. 2-4519 (DGR tolleranze) in quanto le tolleranze esecutive non hanno le caratteristiche della parziale o della totale difformità e non costituiscono violazione edilizia, pertanto, non sono soggette alla disciplina sanzionatoria. Elenco delle tolleranze: a) di muri esterni che determinano un diverso sedime purché la superficie totale dello stesso sia invariata e le modifiche alla geometria del perimetro del sedime non determinino una sovrapposizione di superficie inferiore al 90% rispetto al progetto approvato; b) di tramezzature interne, non costituenti elementi strutturali, che determinino una loro diversa disposizione priva di rilevanza nella determinazione dei vani catastali o del dimensionamento minimo dei locali secondo la disciplina vigente; c) delle aperture esterne purché le aperture realizzate si sovrappongano per almeno il 50% con quelle previste nei titoli abilitativi che hanno legittimato l’intervento e le modifiche delle dimensioni non siano variate oltre il 10%; d) del posizionamento di elementi delle facciate quali balconi, cornicioni, pensiline e abbaini purché la traslazione rispetto a quelle previste nei progetti legittimati non sia superiore al 10% e le modifiche delle dimensioni non siano superiori al 10%, fatti salvi gli allineamenti rispetto alle aperture esterne di cui al precedente punto c); e) del minore dimensionamento dell’edificio nel rispetto delle disposizioni comuni generali sopraindicate e del progetto allegato al titolo abilitativo che ha legittimato l’intervento; f) di errori progettuali corretti in fase di realizzazione derivanti da: 1. errori materiali di rappresentazione grafica progettuale delle opere quali elaborati di progetti con spessori convenzionali secondo la prassi e le tecniche dell’epoca della realizzazione dell’opera; 2. rappresentazione grafica progettuale non in scala; 3. parziale rappresentazione grafica progettuale delle opere se, le stesse, sono richiamate in modo inequivocabile nelle relazioni o in altri allegati al progetto approvato; 4. mancata indicazione delle misure (ad es. superfici, quote, etc..) se comunque desumibili in scala dalle tavole grafiche o da altri allegati al progetto approvato. REGOLARIZZAZIONE DELLE TOLLERANZE ESECUTIVE 1) Le tolleranze esecutive realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove pratiche edilizie  (C.I.L.A., S.C.I.A o Permesso di Costruire), 2) Con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. LEGITTIMITA' DELLE OPERE Ai sensi dell'art. 9 bis del D.P.R. 380/2001 lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia. Per verificare la legittimità di un fabbricato è necessario verificarne la data di costruzione/ampliamento del fabbricato. NEL PERIODO compreso tra il 14.02.1939 al 01.09.1967 vi era la necessità di ottenere il nulla osta/licenza edilizia solamente per:
  • nuove costruzioni;
  • ampliamenti;
  • modificare la struttura o l'aspetto (modifiche di ristrutturazione pesante)
Infatti l'art. 31 prevedeva quanto segue: Art. 31. – Licenza di costruzione – Responsabilità comune del committente e dell’assuntore dei lavori. Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l’aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell’art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà del Comune. La costruzione/ampliamento volumetrico di nuovi fabbricati era soggetta a nulla osta/licenza edilizia a partire dal 14.02.1939 data di omologazione del Regolamento Edilizio se ricadenti all'interno del centro abitato individuato dalla seguente planimetria: Planimetria regolamento 1938 NEL PERIODO compreso tra il 01.09.1967 al 28.01.1977  era in vigore il seguente articolo: Art. 10 L’articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente: “Chiunque intenda nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco. La norma era valida per tutto il territorio comunale ma non era riferita a tutte le tipologie edilizie, ma solamente a:
  • nuove costruzioni;
  • ampliamenti;
  • modificare (modifiche di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche significative dei prospetti)
  • demolire;
  • realizzare opere di urbanizzazione;
Per le varianti in corso d'opera fino all'introduzione dei meccanismi sanzionatori per opere realizzate in parziale difformità dalla Licenza edilizia con legge 28 gennaio 1977 n.10 (entrata in vigore il 28.01.1977), venivano realizzate in assenza di ulteriori atti autorizzatori, ad eccezione di quelle che comportassero modificazione del volume o della destinazione d'uso. Pertanto non costituiscono violazioni edilizie oggetto di accertamento di conformità. Pertanto le modifiche solamente interne che non hanno interessato i prospetti, nel periodo compreso tra il 01.09.1967 e il 28.01.1977, non ricadono nell'accertamento di conformità in quanto non necessitavano di licenza.  La situazione deve risultare dalle planimetrie catastali che dovrà evidenziare che la modifica sia avvenuta in tale periodo. NORME IGIENICO SANITARIE Con le entrata in vigore del D.M. 05.07.1975 i fabbricati devono costruiti o modificati successivamente a tale date devono rispondere quanto previsto dal D.M. e più in particolare: Stanze da letto da 9mq per una persona e 14mq per due persone Altezza minima: di 2,70m Gli alloggi devono essere dotati di impianto di riscaldamento che garantisca una temperatura minima di 18 gradi in tutti i locali esclusi i ripostigli. Superficie finestrata apribile: di 1/8 della superficie; Bagno con : vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo opportunatamente disimpegnato. Per quali interventi è possibile ottenere l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001? 
  • interventi per i quali era necessario ottenere il Permesso di Costruire, Concessione Edilizia o Nulla Osta (in base al periodo di esecuzione delle opere) realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo in tutto o in parte differente dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle aree Ra (centro storico), comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonchè gli interventi che comportino modificazione della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs 22.01.2004 n. 42;
Requisiti:  L'intervento oggetto di accertamento di conformità deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Chi deve effettuarla? La richiesta dovrà essere presentata dal professionista incaricato su apposita delega da parte del proprietario. Se il richiedente è persona diversa dal proprietario (usufruttario, locatario, promissario, acquirente, ecc.) è necessario presentare una dichiarazione del proprietario dell'immobile con firma non autenticata e con fotocopia del documento di identità del proprietario medesimo.
Documentazione da presentare In base a quanto previsto dall'art. 46 del Regolamento Edilizio gli elaborati progettuali dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalla Guida alla presentazione dei progetti. Nel caso di mancata conformità degli elaborati a quanto previsto dalla "Guida", si procederà alla sospensione della pratica con richiesta di integrazione o modificazione della documentazione presentata.
Costi: devono essere versati i diritti di segreteria da versarsi direttamente al Comune. Oltre a 25,00€ fino a due endoprocedimenti da versare direttamente al SUAP per le pratiche che interessano attività imprenditoriali.
Il rilascio del Permesso in Sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero in caso di gratuità in misura semplice con un versamento in misura minima pari a 516,00€
Modalità di versamento dei diritti di segreteria:
Versamento su conto corrente postale c/c n.30798102 intestato Comune di Borgone Susa.
Versamento mediante bonifico bancario IBAN IT05F0306930130100000300013.
Versamento presso la tesoreria Comunale (Istituto Bancario San Paolo Via Abegg n° 11).
Versamento tramite carta bancomat presso l'Ufficio Tecnico Comunale. Versamento su conto corrente postale c/c n.30798102 intestato Comune di Borgone Susa. Relativamente alla quota da versarsi al S.U.A.P mediante bonifico sul C/C bancario intestato a Unione Montana Valle Susa IBAN: IT 30 J 03069 30180 1000 0004 6024.
Dove depositare la richiesta di accertamento di conformità: La pratica deve essere trasmessa solamente in via telematica mediante l'apposito portale. Per le pratiche edilizie diverse dal residenziale e relative pertinenze la presentazione potrà avvenire solamente in via telematica al S.U.A.P.
Tempi di rilascio: sulla richiesta di Permesso in Sanatoria il Responsabile del Servizio Tecnico si pronuncia con adeguata motivazione entro 60 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

Regolamenti

Regolamento edilizio approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 23.10.2018

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