Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Divieto di abbruciamento di materiale vegetale

Si ricorda che è in vigore il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità

Regole per l’accensione dei fuochi e l’abbruciamento dei residui vegetali

Con l’entrata in vigore della nuova legge regionale sugli incendi boschivi e l’approvazione del Piano sulla qualità dell’aria nel Bacino Padano, le regole per l’accensione dei fuochi e l’abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate.

Le indicazioni sono diverse in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo.

1.Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.
2.Fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti:

– è concesso accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per per incendi boschivi;
– è concesso l’abbruciamento dei residui vegetali(con un massimo di 3 metri/steri pari a circa 3 mq. per ettaro al giorno) dal 16 aprile al 14 settembre, se consentito dal “SEMAFORO ANTISMOG ARPA PIEMONTE” e non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi dalla Regione Piemonte.