L’abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali è vietato su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo
Con l’entrata in vigore della nuova legge regionale sugli incendi boschivi e l’approvazione del Piano sulla qualità dell’aria nel Bacino Padano, le regole per l’accensione dei fuochi e l’abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate.
Le indicazioni sono diverse in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo (dal 1° novembre al 31 marzo/dal 1° aprile al 31 ottobre).
1. L’abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali è vietato su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo.
2. Fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti:
è concesso accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi);
è concesso l’abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 30 settembre, se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi.
3. Nel resto del territorio regionale:(oltre 50 metri dai boschi)
è concesso l’abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 30 settembre;