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1)Il valore dell’area fabbricabile sarà calcolata sulla media ottenuta dalla somma tra il valore indicativo della tabella ed il valore effettivamente compravenduto. Il valore così ottenuto sarà applicato per tutti gli anni precedenti a quello della compravendita.
2)Nel caso di emissione di un avviso di liquidazione verranno presi in considerazione tre periodi così determinati: -Primo periodo, dal 01.01.1993 al 31.12 dell’anno antecedente di quello di compravendita, si dovrà procedere al calcolo di sanzioni ed interessi sulla differenza tra l’imposta calcolata tramite il valore minimo e l’imposta versata dal contribuente. La differenza tra il valore minimo e il valore medio verrà recuperata senza l’aggravio di sanzioni e interessi. -Secondo periodo, dal 01.01 al 31.12 dell’anno della compravendita, si dovrà procedere al calcolo di sanzioni ed interessi sulla differenza fra l’imposta calcolata tramite e il valore compravenduto verrà recuperato senza l’aggravio di sanzioni e interessi. -Terzo periodo, dal 01.01 dell’anno successivo a quello della compravendita, sino all’ultimo periodo utile per effettuare la liquidazione, si dovrà procedere al calcolo delle sanzioni ed interessi sul mancato gettito, identificato dalla differenza tra il dovuto, relativo al valore di compravendita, ed il versato, identificato dall’importo segnalato sui bollettini dell’immobile. |
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Se il terreno ha larghezza minore di 16metri è applicabile una riduzione del 20% rispetto al valore base |
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Se il terreno è in fascia di rispetto ferroviario vi è una riduzione del 40% |
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Se il terreno è completamente in fascia di rispetto autostradale non è considerato a fini I.C.I. |
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Se il terreno è in parte in fascia di rispetto autostradale, viene considerata solo la zona non soggetta al vincolo, quindi quella edificabile |
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Se un terreno non può essere considerato come pertinenza, ovvero è identificato a catasto terreni con un identificativo, però per la particolare forma e posizione non può essere sfruttato per edificazione indipendente e non può essere ceduto per permettere nuove edificazioni, è possibile solamente l’ampliamento del fabbricato principale, poiché risulterebbe impossibile la vendita di tale terreno separatamente. Per questi terreni viene applicata una riduzione del 50 % |